Proposta di modifica n. 19.28 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. L'articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituita dalla seguente:

        "Art. 15-bis. – 1. - I proventi spettanti alla SlAE sono ridotti quando l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale, di onlus e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cooperative sociali, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno.

        2. I centri anziani hanno diritto all'esenzione totale dal pagamento dell'imposta dovuta alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) nell'effettuazione delle loro attività purché queste siano strettamente riservate agli associati e non soggette a pagamento di ingresso da parte degli stessi.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni nazionali interessate e la SIAE, adotta con il medesimo decreto di cui al comma 1, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo"».

        Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera a).