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Articolo aggiuntivo n. 19.0.5 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

        1. Il contributo pubblico erogato agli enti pubblici di ricerca e ai consorzi interuniversitari a valere sul Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca (FOE), correlato a componenti negativi non ammessi in deduzione, non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sule attività produttive».