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Articolo aggiuntivo n. 19.0.6 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

        1. Al fine di rendere efficienti i sistemi organizzativo-amministrativi scolastici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il MIUR adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di dirigenti scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche. I nuovi dirigenti saranno reclutati tra coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera b) del comma 88 dell'articolo 1 della legge 107 del 2015, con riferimento al concorso per Dirigenti Scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Uffidale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, tra coloro che hanno partecipato per almeno 75 ore ad un corso di formazione della durata minima di 80 ore, promossi e .gestiti dal MIUR con dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) di ruolo per la preparazione a concorsi per dirigente scolastico o tra coloro che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Le assegnazioni e la graduatoria saranno operate sulla base di una graduatoria formata in ordine ai voti conseguiti. In caso di più prove, la graduatoria sarà definita secondo la media tra tutte le prove valutate. Il passaggio definitivo nei ruoli di Dirigenti avverrà previo superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata da sostenere al termine dell'anno scolastico 2017/2018. Il provvedimento riguarderà esclusivamente un numero di docenti pari agli istituti scolastici privi di dirigenti scolastici titolari, considerato l'organico di fatto definito dai Piani regionali di dimensionamento degli istituti scolastici, le Scuole di ogni ordine e grado prive di dirigenti scolastici ed accertato che le graduatorie regionali dei dirigenti scolastici sono insufficienti o esaurite a soddisfare il fabbisogno preventivato per l'a.s. 2017/2018.

        2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 64 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».