presentato il 20/11/2017 in V Bilancio del Senato da Claudio BROGLIA (PD) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 20/11/17
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure per il recupero di immobili ad uso non abitativo sfitti da almeno due anni)
1. In via sperimentale, per il biennio 2018-2019 e nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e dei limiti di spesa cui al comma 3, al fine di favorire il riutilizzo nei centri storici di locali sfitti da almeno due anni, è disposta la concessione di agevolazioni fiscali nella forma della cedolare, secca, in ragione di un'aliquota del 15 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, in caso di:
a) avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori;
b) di avvio di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1, nonché i criteri per la delimitazione delle aree territoriali nelle quali applicare le agevolazioni medesime.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata la somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di eurocper ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».