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Articolo aggiuntivo n. 19.0.48 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 19.
  • status: VEDI TESTO 2

testo emendamento del 20/11/17

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VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

        1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera r) è inserita la seguente:

            "r-bis) garantisce la possibilità per i propri iscritti di conseguire il titolo di specialista promuovendo o organizzando l'istituzione di scuole di alta formazione";

            b) all'articolo 29, lettera d), dopo la parola "professionale" sono inserite le seguenti: "nonché l'istituzione di scuole di alta formazione e l'organizzazione di corsi di specializzazione per le finalità di cui all'articolo 39-bis";

            c) all'articolo 34, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La Sezione A) dell'Albo comprende altresì elenchi suddivisi per specializzazioni nei quali sono riportati gli iscritti nella Sezione A in possesso di titolo di specializzaziene professionale collegato ad attività rientranti tra le competenze riconosciute. In aggiunta ai dati e alle notizie richiesti per le Sezieni A) e B), in questi elenchi devono essere indicati per ciascun iscritto il titolo di specializzazione e la modalità di conseguimento.";

            d) dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

        "Art. 39-bis. - (Specializzazioni). – 1. Gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista secondo le modalità stabilite, nel rispetto del presente articolo; con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo previo parere del consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Trascorso tale termine il decreto ministeriale può essere adottato.

        2. Il regolamento individua i settori di specializzazione in conformità all'articolo 1, comma 3. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

        3. Il titolo di specialista può essere conseguito:

            a) da iscritti da almeno cinque anni nella Sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svoiti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1;

            b) da iscritti nella Sezione A dell'albo da almeno cinque anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;

            c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma l, che disciplina altresì la verifica da parte del Consiglio nazionale del possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.

        4. I percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuoledi alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le Università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei principi fissati nella convenzione-tipo definita dal Consiglio nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.

        5. Il titolo di specialista può essere revocato nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

        6. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.

        7. È fatta salva la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modificazioni".

        2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».