presentato il 20/11/2017 in V Bilancio del Senato da Marcello GUALDANI (AP-CPE-NCD-NCI) e altri
testo emendamento del 20/11/17
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi)
1. All'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente delia Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:
'6-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato"';
b) al comma 3, la lettera a) è soppressa.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2018.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal -comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».