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Articolo aggiuntivo n. 19.0.58 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi)

        1. All'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

            "2-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente delia Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

                '6-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato"';

        b) al comma 3, la lettera a) è soppressa.

        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2018.

        3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal -comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».