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Articolo aggiuntivo n. 19.0.61 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni per garantire la riscossione nelle aree del terremoto)

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2018, nelle Regioni interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3";

        b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "del Gruppo Equitalia di cui al comma l", sono inserite le seguenti: "e dell'attività di cui al comma 2-bis";

        c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

        "3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2018, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-bis";

        d) dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:

        "9-ter. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 2-bis, al personale delle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-bis, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9"».