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Articolo aggiuntivo n. 19.0.69 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 20/11/17

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RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

        1. L'articolo 6 del decreto legislativo C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, è sostituito dal seguente:

        "Art. 6. – 1. - Per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità di cui all'articolo 10 non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n.1 al n. 14 con contratto di lavoro subordinato qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'INPS. Le medesime imprese hanno l'obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 10, per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a 30 giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente. Il medesimo obbligo non è richiesto nel caso di utilizzo di lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n.1 al n. 14 con contratto di prestazione d'opera di durata inferiore a 30 giorni contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi.

        2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 15,00 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata. In caso di violazioni afferenti, nella stessa giornata di lavoro, a più posizioni lavorative, il limite massimo della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, per tutte le violazioni compiute, non potrà superare l'importo di euro 100,00 per ciascuna giornata di lavoro.

        3. Nel caso in cui non si sia provveduto al pagamento dei contributi nei termini stabiliti o i contributi siano stati versati in misura inferiore a quella dovuta, l'impresa:

            1) è tenuta al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella eventualmente a carico dell'iscritto;

            2) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1);

            3) è punita con l'ammenda da euro 15,00 a euro 100,00 per ogni iscritto per il quale è stato omesso o ritardato, in tutto o in parte, il versamento dei contributi. Entro i trenta giorni dalla richiesta dell'ente o, nei casi di elevata contravvenzione, prima dell'apertura del giudizio di primo grado o prima dell'emanazione del decreto penale, l'impresa può presentare alla Giunta esecutiva dell'Ente domanda di composizione amministrativa della vertenza. Qualora l'istanza sia accolta, in luogo della somma aggiuntiva di cui al precedente punto 2) sono dovuti gli interessi di mora nella misura per l'interesse legale maggiorato di due punti e sarà determinata dalla Giunta esecutiva la somma dell'ammenda non oltre la misura minima stabilità dal precedente n. 3).

        4. Il presente articolo si applica anche agli accertamenti iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché a quelli precedenti per i quali non sia intervenuta sentenza definitiva di annullamento o conferma prima dell'entrata in vigore della presente norma».