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Articolo aggiuntivo n. 19.0.72 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 19.
  • status: VEDI TESTO 2

testo emendamento del 20/11/17

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VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

        1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sostituire il comma 7, con il seguente:

        "7. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati prima dell'attivazione del servizio o al momento della conclusione del contratto, ovvero al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.) qualora già attiva. Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti. l'autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno"».