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Articolo aggiuntivo n. 19.0.75 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Approvato

testo emendamento del 20/11/17

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APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

        1. All'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'Agenzia del demanio può assegnare i predetti immobili, laddove non necessari per soddisfare le esigenze istituzionali di Amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, agli enti pubblici anche territoriali, entro e non oltre il 31 dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e il 31 dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno».