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Articolo aggiuntivo n. 19.0.84 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 20/11/17

sharingList();

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

        1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo le parole: "31 dicembre 1992, n. 546", sono inserite le seguenti: ", ferma restando la facoltà dell'ente di avvalersi anche in questo caso dell'Avvocatura dello Stato o degli avvocati del libero foro"».