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Articolo aggiuntivo n. 19.0.93 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di obbligo di fatturazione mensile per i contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità e relative sanzioni)

        1. Al fine di garantire adeguati livelli di qualità nei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché un sistema tariffario e di fatturazione certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, i contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità prevedono la cadenza di fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali, a carattere temporaneo o stagionale, su base mensile o suoi multipli. La medesima cadenza si applica al rinnovo delle offerte.

        2. All'articolo 2, comma 20, della legge 14 dicembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera c), le parole: "euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5.000 e non superiori nel massimo a euro 300.000.000,00";

            b) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque di restituire le somme indebitamente percepite".

        3. All'articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "delle tariffe" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusa la cadenza della fatturazione dei servizi che deve avvenire su base mensile o suoi multipli, ad esclusione dei servizi e delle offerte a carattere temporaneo o stagionale,";

            b) al comma 4:

                1) al primo periodo, è premesso il seguente: "Le imprese modificano le condizioni contrattuali solo nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla legge, ovvero quando tali modifiche siano esclusivamente a vantaggio dell'utente.";

                2) al secondo periodo, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

                3) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Sono in ogni caso vietate, se sfavorevoli per il contraente, le modifiche unilaterali del contratto che, senza un giustificato motivo, alterino le caratteristiche sostanziali dei servizi e dei prodotti offerti o che prevedano l'inclusione di opzioni aggiuntive non espressamente richieste.".

        4. All'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 11, le parole: "da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 240.000,00 ad euro 5.000.000,00";

            b) al comma 16, le parole: "euro 1.160.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.500.000,00".

        5. All'articolo 23, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera bb), è aggiunta in fine, la seguente lettera:

            "bb-bis) porre in essere condotte finalizzate ad eludere gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di periodicità della fatturazione e di rinnovo delle offerte in relazione ai servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481".

        6. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: " e di reti televisive" sono sostituite dalle seguenti: "e di reti e servizi televisivi, anche a pagamento,";

            b) al secondo periodo, le parole: "reti televisive" sono sostituite dalle seguenti: "reti e servizi televisivi, anche a pagamento,"».