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Articolo aggiuntivo n. 19.0.96 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Diposizioni urgenti in materia di pubblica sicurezza)

        1. All'articolo 43, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo le parole: "può essere ricusata" inserire le seguenti: "ai soggetti di cui al comma 1, qualora sia intervenuta riabilitazione,"».