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Articolo aggiuntivo n. 19.0.101 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno
dell'attività dei caregivers)

        1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei Caregivers, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.

        2. Il Fondo è destinato all'effettiva implementazione delle seguenti azioni strategiche, anche ad integrazione e razionalizzazione delle politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:

            a) fornire un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

            b) presentare opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso aelementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura, di assistenza, di inclusione sociale;

            c) predisporre un supporto psicologico, al fine di sostenere il caregiver nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

            d) elaborare soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal caregiver;

            e) approntare interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qua1ificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;

            f) assicurare il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone con necessità di sostegno intensivo;

            g) garantire il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

            h) attivare una domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

        3. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

         4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a l00 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».