Articolo aggiuntivo n. 19.0.109 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Assorbito

testo emendamento del 20/11/17

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ASSORBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per la tutela degli utenti dei servizi di pubblica utilità in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi)

        1. I contratti di fornitura nei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, e nei servizi di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo o stagionale, su base mensile o di multipli del mese.

        2. All'articolo 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 20, lettera c), le parole: "euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi" sono sostituite con le seguenti: "euro 5.000 e non superiori nel massimo al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio";

            b) al comma 20, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero la restituzione di somme indebitamente percepite qualora il comportamento lesivo abbia determinato un esborso illegittimo a carico degli utenti. L'inottemperanza agli ordini di cui alla presente lettera, emanati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è sanzionata ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259".

        3. All'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 11, le parole: "da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 240.000,00 ad euro 5.000.000,00";

            b) dopo il comma 16 è inserito il seguente comma:

        "16-bis. In caso di violazione delle disposizioni vigenti in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e di periodicità della fatturazione, l'Autorità irroga una sanzione pecuniaria da euro 500.000 a euro 5.000.000 e dispone a carico dell'operatore sanzionato il pagamento di un indennizzo forfettario; non inferiore ad euro 50, in favore di ciascun utente interessato dalla illegittima fatturazione"».