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Articolo aggiuntivo n. 19.0.117 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 20/11/17

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    Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni di semplificazione per la installazione di impianti
mobili temporanei in situazioni di emergenza, sicurezza
o per esigenze stagionali)

        1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, cosiddetti "carrati", necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.

        2. L'installazione dei suddetti carrati la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 nel rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico.

        3. Le disposizioni di cui ai precedenti comma, trovano applicazione anche in presenza di vincoli derivanti da: strumenti urbanistici, paesaggistici, monumentali e storici».