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Articolo aggiuntivo n. 19.0.123 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni di semplificazione per la installazione di impianti
mobili temporanei in situazioni di emergenza, sicurezza
o per esigenze stagionali)

        1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, cosiddetti "carrati", necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.

        2. Si applicano agli impianti di cui al precedente comma le disposizioni di cui al punto A16 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31».