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Proposta di modifica n. 20.4 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 20.
  • status: Respinto

testo emendamento del 20/11/17

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RESPINTO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. In previsione della prossima scadenza della vigente concessione per la raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel pieno rispetto dei princìpi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, avvia entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le procedure di selezione concorrenziali occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione di una nuova concessione sulla base dei criteri di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009».

        Conseguentemente all'articolo 9, sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 250 milioni di euro per l'anno 2017 e di 250 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20»;

        e, all'articolo 20, sostituire il comma 2, con il seguente:

        «2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018, di 200 milioni di euro per l'anno 2019, di 330 milioni di euro per l'anno 2020, e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021»;

        e, al medesimo articolo 20, sopprimere il comma 3;

        e, al medesimo articolo 20, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate».