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Proposta di modifica n. 20.9 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 20.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2018 l'aliquota del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 58 per cento dell'ammontare della somma risultante dalla differenza tra i1 totale delle somme giocate e l'ammontare delle somme restituite in vincita e delle somme spettanti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a titolo di canone».