Proposta di modifica n. 20.11 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 20.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Le superfici che, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non saranno assoggettate al prelievo sui rifiuti, di cui all'articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per effetto dell'adozione dei nuovi criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, sono in ogni caso soggette alla quota fissa del prelievo sui rifiuti da determinarsi con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ovvero con appositi provvedimenti regolamentari nel caso di adozione della tariffa puntuale».