Proposta di modifica n. 20.26 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 20.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n.228, terzo periodo la parola: "massimo" è soppressa e alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: "La durata massima della rateizzazione di cui ai periodi precedenti è estesa a quindici anni a decorrere dal 1º gennaio 2018. A tal fine, non si fa luogo al ricalcolo sulle somme già recuperate. Con le stesse modalità di cui al terzo periodo, il Ministero dell'interno può concedere rateizzazioni non superiori a cinque anni per le somme a debito dovute dagli enti locali per motivi diversi da assegnazioni o contributi riguardanti la mobilità del personale"».