Proposta di modifica n. 20.27 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 20.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al punto 1):

                i) sottopunto I), le parole: "lire 1.500 per utenza" sono sostituite dalle seguenti: "2 euro per utenza";

                ii) sottopunto II), le parole: "lire 1.250 per utenza" sono sostituite dalle seguenti: "1,80 euro per utenza";

            b) al punto 5) dopo le parole: "31 dicembre dell'anno precedente", aggiungere il seguente periodo: "Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali"».