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Proposta di modifica n. 16.10 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Respinto

testo emendamento del 20/11/17

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Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis» sostituire le parole da: «I provvedimenti hanno effetto» fino a: «per la trascrizione» con le seguenti: «e trasmette detti provvedimenti al Ministro della salute che, con proprio decreto emanato entro i successivi sessanta giorni, provvede al trasferimento dei beni suddetti all'Associazione. Tale trasferimento avviene secondo quanto prevede il provvedimento, salvi in ogni caso diritti dei terzi. Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dal presente comma avvengono sulla base dei decreti ministeriali, senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salvo, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia. ».