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Sub Emendamento n. 19.0.2001/1 dell'emendamento 19.0.2001 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Respinto

testo emendamento del 20/11/17

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RESPINTO

All'emendamento 19.0.2001, sostituire l'articolo 19-bis con il seguente:

«Art. 19-bis.

(Equo compenso nei rapporti fra liberi professionisti e lavoratori autonomi nelle prestazioni rese a favore delle Pubbliche Amministrazioni e nell'ambito di appalti pubblici)

        1. In attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia dell'attività della Pubblica Amministrazione, il presente articolo è finalizzato a garantire l'equità dei compensi di liberi professionisti e lavoratori autonomi nelle prestazioni rese a favore delle Pubbliche Amministrazioni e nell'ambito di appalti pubblici.

         2. Ai fini del presente articolo, per "equo compenso" si intende un compenso economico proporzionato alla durata, alla quantità e alla complessità del lavoro svolto, avendo riguardo al contenuto della prestazione, al livello di esperienza professionale richiesta e ai costi di produzione necessari per lo svolgimento della prestazione.

        3. Ai fini del presente articolo, per "prestazioni professionali", "attività professionali" e "servizi professionali" si intendono tutte le prestazioni di opera intellettuale regolate dagli articoli 2222 e ss. del codice civile erogate da liberi professionisti e lavoratori autonomi, incluse le forniture continuative di servizi e la partecipazione a collegi di revisione e organi di controllo, anche previsti dalle leggi, salvo ove il compenso non sia già determinato con apposita legge dello Stato; sono altresì incluse le prestazioni di servizi professionali svolti nell'ambito di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

        4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli incarichi e ai servizi professionali erogati a favore delle società a controllo pubblico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 165; sono adottate in base alle competenze di cui all'articolo 117, co. 2, Cost., lettera e), in materia di tutela della concorrenza, lettera g), in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, e lettera l), in materia di ordinamento civile; si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province, autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

        5. Con decreto nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono determinati, con cadenza biennale, i parametri economici di equità dei compensi, suddivisi per ogni singola figura professionale e per ogni attività tipica. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica acquisisce i pareri delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi. Tali parametri vengono stabiliti avendo riguardo alla durata, alla quantità e alla complessità del lavoro svolto, al contenuto della prestazione, al livello di esperienza professionale richiesta e ai costi di produzione necessari per lo svolgimento della prestazione.

        6. Per le professioni regolamentate in ordini, e collegi, i parametri di cui al comma 5 non possono in ogni caso essere inferiori ai valori stabiliti dai decreti recanti la determinazione dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni.

        7. Le Pubbliche Amministrazioni commisurano il compenso delle attività professionali; in ogni modo affidate, avendo riguardo ai criteri di cui al comma 2 del presente articolo. In ogni caso, i parametri di equità di cui al comma 5 della presente legge costituiscono i livelli minimi dei compensi delle attività professionali, a cui la Pubblica Amministrazione deve attenersi nel conferimento dei relativi incarichi. Essi non possono essere derogati in peius, a pena della nullità delle relative clausole contrattuali, ferma restando la validità del contratto in ogni altra sua parte.

         8. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Testo Unico sul Pubblico Impiego", dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

            "e) il compenso della collaborazione deve essere stabilito in base alla durata, alla quantità e alla complessità del lavoro svolto, avendo riguardo al contenuto della prestazione, al livello di esperienza professionale richiesta e ai costi di produzione necessari per lo svolgimento della prestazione. Sono nulle le clausole contrattuali che stabiliscono compensi inferiori a quelli previsti dai parametri di equità determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ferma restando la validità del contratto in ogni altra sua parte".

        9. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" è aggiunto, dopo il comma 6, il seguente:

        "6-bis. Nella stipula di contratti per prestazioni e servizi professionali resi da liberi professionisti e lavoratori autonomi, le società a controllo pubblico sono tenute ad assicurare che il compenso della collaborazione sia stabilito in base alla durata, alla quantità e alla complessità del lavoro svolto, avendo riguardo al contenuto della prestazione, al livello di esperienza professionale richiesta e ai costi di produzione necessari per lo svolgimento della prestazione. Sono nulle le clausole contrattuali che stabiliscono compensi inferiori a quelli previsti dai parametri di equità determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ferma restando la validità del contratto in ogni altra sua parte".

        10. Al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", è aggiunta, in fine, la seguente frase: "i corrispettivi di cui al presente comma non possono essere derogati in peius, a pena della nullità delle relative clausole contrattuali, ferma restando la validità del contratto in ogni altra sua parte".

        11. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        "2-bis. Nell'appalto di servizi professionali da parte di liberi professionisti e lavoratori autonomi, la stazione appaltante è comunque vincolata a garantire che il compenso delle prestazioni professionali tengano conto della durata, della quantità e della complessità del lavoro, avendo riguardo al contenuto della prestazione, al livello di esperienza professionale richiesta e ai costi di produzione necessari per lo svolgimento della prestazione. Sono nulle le clausole contrattuali che stabiliscono compensi inferiori a quelli previsti dai parametri di equità determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ferma restando la validità del contratto in ogni altra sua parte".

        12. In sede di prima attuazione del presente articolo, il decreto di cui al comma 5 è adottato entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed entra in vigore dopo 60 giorni dalla sua pubblicazione.

        13. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente».