Sub Emendamento n. 19.0.2001/10 dell'emendamento 19.0.2001 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Respinto

testo emendamento del 20/11/17

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RESPINTO

All'emendamento 19.0.2001, all'articolo 19-bis, nella rubrica alla fine aggiungere le parole: «nonché per i professionisti nei rapporti con le Pubbliche amministrazioni».

        E, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «4. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra il professionista in favore della Pubblica Amministrazione, committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo.

        5. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei Professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità e dai soggetti di cui al successivo comma 6.

        6. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 5 viene istituito all'interno del tavolo di cui all'articolo17 della legge del 22 maggio n.81, un comitato permanente cui partecipano gli Enti, e Ministeri Interessati, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli ordini, albi e collegi professionali, le associazioni e le forme aggregative iscritte nell'elenco del Mise ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento attuativo del comitato per la definizione dei parametri delle prestazioni dei professionisti.

        7. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 4 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».