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Sub Emendamento n. 19.0.2001/28 dell'emendamento 19.0.2001 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Respinto

testo emendamento del 20/11/17

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RESPINTO

All'emendamento 19.0.2001, alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti».

        Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 19-bis», aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 19-ter.

(Misure in materia di equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti iscritti agli ordini e collegi)

        1. Al fine di tutelare l'equità del compenso dei-professionisti, le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n; 247, si applicano anche alle prestazioni rese dai professionisti iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri per l'individuazione dell'equo compenso sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, o sono inferiori ai corrispettivi stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche qualora tali prestazioni siano rese in favore di amministrazioni pubbliche».