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Articolo aggiuntivo n. 2.0.1000 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 2.
  • presentato il 20/11/2017 in V Bilancio del Senato dal Governo.
  • status: Approvato

testo emendamento del 20/11/17

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APPROVATO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 ed ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

        1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni; è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 2, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto''.

        2. All'articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 4 è così integralmente sostituito:

        ''4. Gli uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di cui al precedente periodo, i Comuni procedono allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché all'adozione dell'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo'';

            b) il comma 5 è così integralmente sostituito:

        ''5. Con apposito provvedimento del Presidente di Regione Vicecommissario può essere costituita presso l'ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti, che svolge relative funzioni limitatamente alle competenze attribuite speciale per la ricostruzione dal presente decreto''.

        3. All'articolo 5 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: ''definire i criteri in base ai quali le Regioni'' sono inserite le parole: '', su proposta dei Comune'';

            b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        ''2-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di al comma 2 legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di Euro 2,5 milioni complessivi, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229''.

        4. All'articolo 8 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:

        ''3. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n 380, anche in deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42, comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di trenta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione, che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica;

            b) al primo periodo del comma 4, le parole: ''31 dicembre 2017'' sono sostituite le parole: ''30 aprile 2018'';

            c) il secondo periodo del comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: ''4. Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può disporre il differimento del termine previsto dal primo periodo, per una sola volta e comunque non oltra la data del 31 luglio 2018'';

            d) al comma 4, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: ''Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo e, nei soli casi caso di inosservanza del termine previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato''.

        5. I tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, incaricati della compilazione della scheda Aedes, provvedono entro la data del 31 gennaio 2018 alla compilazione ed alla presentazione della scheda Aedes corredata dalla relativa perizia giurata e dalla documentazione prevista dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'inosservanza del termine di cui al precedente periodo o delle modalità di redazione e presentazione della scheda Aedes previste dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, determina la cancellazione del professionista dall'elenco dell'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l'attività svolta e l'inammissibilità della domanda di contributo previsto dall'articolo 8 del medesimo decreto-legge.

        6. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente articolo:

''Art. 8-bis.

(Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)

        1. Per gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017 per impellenti esigenze abitative dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto, gli interessati possono provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa acquisizione, anche in deroga all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del parere di compatibilità paesaggistica, nonché del nulla osta dell'Ente parco di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alle leggi regionali, purché sussistano le seguenti condizioni:

            1) il richiedente sia proprietario, usufruttuario o titolare di diritto reale di garanzia su un immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto;

            2) il richiedente sia altresì proprietario, usufruttuario o titolare di diritto reale di garanzia sull'area su cui è stato realizzato i immobile in assenza di titolo abilitativo;

            3) l'area su cui è stato realizzato l'immobile privo di titolo ricada in uno dei Comuni individuati negli Allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto e risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale, del piano paesaggistico e del Piano di assetto del parco, se ricompresa all'interno del perimetro di un parco nazionale o regionale, vigenti alla data dell'evento sismico;

            4) la volumetria dell'immobile realizzato in assenza di titolo non sia superiore a quella dichiarato inagibile;

            5) il richiedente abbia presentato ovvero presenti contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 domanda di accesso a contributo ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto-legge per la ricostruzione dichiarato inagibile;

            6) il richiedente non disponga a qualsiasi titolo di altra unità a uso abitativo libera e agibile nel medesimo Comune;

            7) il nuovo edificio risulti adibito ad abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare convivente sulla base delle risultanze anagrafiche.

        2. Nei casi di cui al comma 1, alla comunicazione, sono allegati:

            a) una perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato che attesti la sussistenza delle condizioni di cui ai numeri 3 e 4 del precedente comma 1 nonché il rispetto delle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia igienico-sanitaria e antisismica;

            b) copia della scheda AeDES o FAST attestante i danni riportati distrutto o danneggiato dal sisma, nonché della conseguente ordinanza di inagibilità;

            c) dichiarazione sottoscritta dal richiedente attestante la sussistenza delle condizioni di cui ai numeri 1, 2, 5, 6 e 7 del precedente comma 1.

        3. Nei casi di cui al comma 1, non si applica il termine massimo di novanta giorni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interessati sono obbligati a rimuovere le opere realizzate all'esito della concessione del contributo e una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente, dell'assegnazione di una Soluzione abitativa in emergenza (Sae). L'inosservanza dell'obbligo di rimozione di cui al precedente periodo comporta applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per la realizzazione di costruzioni senza il necessario titolo abilitativo.

        4. Qualora l'immobile realizzato abbia le caratteristiche di un'opera precaria e facilmente amovibile, ferme restando le residue condizioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione del presente articolo non è richiesta la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico e del Piano di assetto del parco.

        5. In caso di valutazione negativa della compatibilità urbanistica degli interventi di cui al comma 1, ovvero qualora il giudizio di compatibilità paesaggistica sia negativo, si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

        6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a condizione che la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia presentata al Comune territorialmente competente entro il 31 gennaio 2018. La presentazione della comunicazione comporta rinuncia al contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal richiedente a far data dalla presentazione medesima, salvo che il richiedente attesti che l'immobile non è ancora utilizzabile a fini abitativi'.

        7 . All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 8, le parole ''entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti ''entro il termine stabilito dal Commissario straordinario mediante proprio provvedimento''.

        8. L'articolo 13 del decreto legge I7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è integralmente sostituito dal seguente:

        'Art. 13. – 1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo e già danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009, qualora questi siano stati già ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modifiche e integrazioni, ed i cui lavori di ripristino dell'agibilità sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contributo aggiuntivo per i nuovi danni determinati dagli eventi sismici di cui al presente decreto è in ogni caso chiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui alla suindicata normativa del 2009.

        2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo danno determinato dagli eventi sismici di cui al presente decreto sia di entità inferiore rispetto al danno già riportato dall'immobile, il contributo ulteriore è chiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modifiche e integrazioni. Qualora invece il nuovo danno sia di entità prevalente rispetto a quello pregresso, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto.

        3. Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sentiti gli uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabiliti criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza o meno dei danni ulteriori, nonché le modalità e le procedure per l'accesso ai contributi nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2.

        4. L 'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al comma 1 ed al primo periodo del comma 2 da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di cui al comma 3, è posta a carico della contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto, ed è oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione. Le modalità di erogazione sono stabilite con provvedimento adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, di concerto con l'Ufficio speciale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di euro 40 milioni, per l'anno 2018, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3 del presente decreto.

        5. Per le attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni ricomprese nel capo II del presente titolo, e secondo le modalità ivi previste.

        6. Per gli interventi su immobili danneggiati o dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009 non ancora finanziati, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, che determini una inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità, si applicano, nel risorse disponibili anche utilizzando quelle già finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalità e re condizioni previste dal presente decreto.'.

        9. All'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) alla lettera a) del comma 1:

                – le parole: ''pubblici o paritari'' sono sostituite dalle seguenti ''ad eccezione di quelli paritari'';

                – le parole: ''e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni'' sono sostituiti dalle seguenti: '', degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati perle esigenze di culto'';

            b) la lettera c) del comma 1 è integralmente sostituita dalla seguente:

                ''c) degli archivi, dei musei, delle biblioteche e delle chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a)'';

            c) alla lettera a) del comma 2: le parole ''predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi'' sono sostituite dalle seguenti: ''predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici'';

            d) al comma 2, la lettera c) è integralmente sostituita dalla seguente:

                ''c) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture;'';

            e) dopo il comma 3-bis aggiunto il seguente:

        ''3-bis. Al momento dell'approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d), f) del secondo comma del presente articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, del presente decreto, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto ed entro limiti della soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, le procedure previste dal comma 3-bis del presente articolo'';

            f) dopo il comma 3-sexies è inserito il seguente:

        ''3-septies. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 per gli interventi di ricostruzione privata, al finanziamento degli interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi fenomeni di instabilità dinamica in fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione ed attività produttive gravemente danneggiati dal sisma, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4 del presente decreto.'';

            g) al comma 4-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma del presente decreto'';

            h) al comma 5, le parole: ''Conferenza permanente'' sono sostituite dalle seguenti: ''Conferenza permanente ovvero della Conferenza regionale, nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 16 del presente decreto''.

        10. Le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 9 si applicano esclusivamente agli interventi non inseriti in uno dei programmi previsti dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

        11. L'articolo 15 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è integralmente sostituito dal seguente:

        ''Art. 15. – 1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

            a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione;

            b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

            c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

            d) l'Agenzia del Demanio;

            e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro proprietà di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

        2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente di Regione – Vicecommissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

        3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo''.

        12. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, dopo la lettera a), è inserita le seguenti:

                ''a-bis) approva, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo 14, comma 4, ed all'articolo 15, comma 1, del presente decreto'';

                b) al comma 4, le parole: ''e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2'' sono sostituite dalle seguenti ''per quelli attuati dai soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) ed e), nonché dal comma 2, del medesimo articolo 15''.

        13. L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è integralmente sostituito dal seguente:

        ''Art. 18. – 1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza.

        2. La centrale unica di committenza è individuata:

            a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9;

            b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..

        3. I soggetti attuatori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario. Nei detti protocolli d'intesa sono stabilite le necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32.

        4. Resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) ed al comma 3 del medesimo articolo 15, di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..

        5. 1n deroga alle previsioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del comma 2 svolgono le finzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori, servizi, forniture, afferenti gli interventi previsti al comma

        6. Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14 del presente decreto, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto-legge. Il Commissario con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2 disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie''.

        14. All'articolo 32 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, il comma 2 è integralmente sostituito dal seguente:

        ''2. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni Vicecommissari e le centrali uniche di committenza di cui all'articolo 18. Resta, in ogni caso, ferma la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, da attuarsi anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, nonché le modalità per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione.''.

        15. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui al comma 14 della presente disposizione si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

        16. All'articolo 34, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni: le parole ''pubblica e'' sono soppresse.

        17. All'articolo 50 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1:

                – il secondo periodo è integralmente sostituito dal seguente: ''Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessoria di provenienza risulti complessivamente inferiore.'';

                – dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.'';

            b) al comma 3-bis:

                – dopo le parole: ''trattamento economico'' sono aggiunte le seguenti: ''fondamentale ed accessorio'';

                – le parole: ''viene corrisposto secondo le seguenti modalità'' sono sostituite dalle seguenti: ''viene anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposta secondo le seguenti modalità'';

                – le lettere a) e b) sono cosi integralmente sostituite ''a) le Amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le Università, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza; b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario;'';

            c) al comma 3-ter, sono aggiunti infine i seguenti periodi: ''Il trattamento economico del personale dirigenziale di cui al presente comma avviene secondo le modalità indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 3-bis. Il Commissario straordinario provvede al rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni statali di appartenenza del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato alla Struttura commissariale mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancia dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di competenza all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione di appartenenza'';

            d) al comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: ''Il Commissario straordinario nomina con proprio provvedimento, sottoposto al controllo preventivo previsto dall'articolo 33 del presente decreto, i dirigenti di cui al comma 3 del presente articolo e gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016'';

            e) al comma 7, lettera b): le parole ''nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata'' sono soppresse; le parole ''fino al 30 per cento'' sono sostituite con le parole ''del 30 per cento''; le parole fino al 20 per cento sono sostituite con le parole ''del 20 per cento'';

            f) comma 7 lettera c): le parole ''nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata'' sono soppresse;

            g) al comma 7, lettera c), è aggiunto infine il seguente periodo: ''Per eventuali voci di salario accessorio diverse da quelle di cui alle lettere a) b) e del presente comma si applica la contrattazione integrativa decentrata della Presidenza del Consiglio dei Ministri'';

            h) al comma 7-bis: al primo periodo, dopo le parole: ''al comma 7'' sono aggiunte le seguenti '', lettere a), b) e c),'';

            i) al comma 8, è aggiunto infine il seguente periodo: ''Con uno o più provvedimenti del commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2, sono stabilite le modalità di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione alle Amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, delle necessarie risorse economiche''.

        18. Al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., con apposita ordinanza commissariale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge, vengono disciplinate, in deroga al procedimento previsto dall'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., la costituzione del fondo previsto dal medesimo articolo 113 e la ripartizione delle relative risorse. L'ordinanza di cui al precedente periodo viene adottata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        19. In deroga alla previsioni di cui all'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., relativamente agli interventi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalle legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., le attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto possono essere affidate anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalle legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. Ferme le incompatibilità ed i divieti previsti dalla legislazione vigente, il personale di cui al precedente periodo può svolgere anche le funzioni di responsabile unico del procedimento ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.i.i.

        20. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3-bis, le parole: ''e non rinnovabili'' sono soppresse; è aggiunto infine il seguente periodo: ''I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal successivo comma quinquies, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al precedente comma 3'';

            b) al comma 3-quater è aggiunto infine il seguente periodo: ''Con uno o più provvedimenti adottati secondo le modalità previste dal precedente periodo, viene disposta rassegnazione delle risorse finanziarie, necessarie per il rinnovo fino alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti previsti dal comma 3-bis'';

        21. All'articolo 14 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 6, le parole: ''31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2018'';

            b) al comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: ''Con riguardo alle attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una ''zona rossa'' istituita mediante, apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è individuato nel 31 dicembre 2020«.

        22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto legge- 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, nelle ipotesi previste dal primo periodo del comma 6 dell'articolo 14, ovvero fino al 31 dicembre 2020, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del medesimo comma 6, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del governo e l'Associazione Bancaria Italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni.

        23. All'articolo 5, comma 1- bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: al terzo periodo, le parole ''con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico'' sono sostituite dalle seguenti: ''con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico''.

        24. Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti competenti, la sospensione prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato dall'articolo 14; comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 è differita alla data del 31 maggio 2018. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

        25. Le autorità di regolazione di cui 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano le modalità di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del comma I nonché del medesimo articolo 48 ed introducono agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto – legge n. 189 del 2016, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

        26. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole ''dalla fine del periodo di sospensione'' sono sostituite dalle seguenti ''dal 1º giugno 2018''.

        27. I Comuni di cui agli allegati n. 1, n. 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel rispetto delle altre condizioni previste dall'articolo 3-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, possono stipulare anche con altri Comuni appartertenti a Regioni diverse, convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto, pur se non posti in posizione di confine.

        28. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole ''diritti reali di garanzia'' di cui alle lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti ''diritti reali di godimento''.

        29. All'articolo 44, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole ''per la durata di un anno'' sono sostituite dalle seguenti ''per la durata di due anni''; b) è aggiunto infine il seguente periodo: ''Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 della legge 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti''.

        30. All'articolo 67-ter, comma 5, ultimo capoverso, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 le parole: ''Dal 2021'' sono sostituite con le parole: ''Dal 2023''.

        31. Al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, all'articolo 11 dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti commi:

        ''9-bis. Al fine di garantire un celere ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico ed universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, gli interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31 dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia di europeo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti negli elenchi degli operatori economici di cui all'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 2:16, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

        9-ter. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso scolastico ed universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si avvalgono del Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna o di uno degli Enti iscritti nell'Elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito presso l'ANAC.

        9-quater. Agli interventi di cui al comma 9 -bis, l'articolo 14, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche dì cui al precedente periodo sono disciplinati mediante apposito accordo tra Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, i soggetti attuatori, il Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna e gli Enti iscritti nell'Elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e successive modifiche ed integrazioni''.

        32. Dal 1º maggio 2018, gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, articolo 3, e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 23 marzo 2012, sono soppressi. È altresì soppresso il Comitato di Area Omogenea di cui all'articolo 4 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 23 marzo 2012. Tutte le competenze affidate agli Uffici Territoriali per la Ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 23 marzo 2012, sono trasferite all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale in servizio, alla data del 1º maggio 2018, presso gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, assegnato alle aree omogenee ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, continua a svolgere le attività di competenza dei soppressi Uffici Territoriali per la Ricostruzione sotto la direzione e il coordinamento esclusivi del Titolare speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria determina provvederà anche alla sistemazione logistica del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del 1º maggio 2018 presso gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, è trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, il Titolare dell'Ufficio speciale, adotta, esercitando il potere di coordinamento di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione e gestire con gradualità il processo di soppressione di detti Uffici L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere può, tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o più sedi degli Uffici Territoriali soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione.

        33. È istituita una sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22, in cui confluiscono gli elenchi degli operatori economici di cui all'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla sezione speciale sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni generali che regolano l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22. La tenuta della sezione speciale con i relativi adempimenti è affidata alla Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

        34. All'articolo 1, comma 492, lettera 0a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: ''individuati ai sensi'' sono aggiunte le seguenti: ''dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77''.

        35. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato fino 31 dicembre 2020.

        36. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

        37. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 37 e 38, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.00, comprensivo del trattamento economico previsto per i Titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014. N. 190.

        38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e dì euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

        39. L'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017. n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è abrogato.

        40. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del Piano dì Ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 5-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi da l'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica, ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti, finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici rete viaria, alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Il programma di interventi è predisposto e adottato dai comuni entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in coerenza con i Piani di ricostruzione approvati. Il programma di interventi è sottoposto alla verifica dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruità tecnico-economica. Gli interventi approvati sono oggetto di programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione. L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere dispone, con propria determina, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica.

        41. Gli assegnatari, di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, che hanno già beneficiato del contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e dell'articolo 1, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 sono tenuti a cedere al Comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. Alla completa ricostruzione del complesso edilizio la proprietà della quota passa al Comune.

        42. Per i titolari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le amministrazioni presso cui gli stessi abbiano prestano la loro attività possono bandire, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, e ferma restando: la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per Cento dei posti al suddetto personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

            a) risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile stipulato ai sensi del suddetto articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

            b) in forza di uno o più contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, abbia prestato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni continuativi di attività presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

        43. A far data dal 2º gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati- dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa –normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda, I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei Comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

        44. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2020.

        47. All'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

        ''6-bis. Le risorse, assegnate sulle apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale; provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29-maggio 2012, assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto e destinate alla realizzazione d'interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura dì beni e l'esecuzione di opere e lavori, non sì applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40/2008.

        6-ter. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata; eventualmente notificati ai Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, in qualità di Commissari delegati, nonché ai Sindaci qualora delegati, nonché a tutti i soggetti incaricati dai Commissari delegati in forza di convenzione o per espressa delega alla gestione delle predette contabilità speciali, non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento dì somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al comma 6-bis. I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, in qualità di Commissari delegati, nonché i Sindaci qualora delegati, nel caso fossero coinvolti in procedure esecutive, come terzi pignorati, renderanno dichiarazione negativa, anche inforza del richiamo alla presente disposizione di legge.

        6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter sì applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità previste dal presente decreto, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione.''.

        48. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

        ''1-bis. Le risorse, assegnate ai sensi del comma 1, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata inforza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40/2008.

        1-ter. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati ai Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegali, nonché ai Sindaci qualora delegati, nonché a tutti i soggetti incaricati dai Commissari delegati inforza di convenzione o per espressa delega alla gestione delle risorse di cui al comma 1-bis, non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al precedente comma. I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, nonché i Sindaci qualora delegati, nel caso fossero coinvolti in procedure esecutive, come terzi pignorati, renderanno dichiarazione negativa, anche in forza del richiamo alla presente disposizione di legge.

        1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per la finalità ivi previste, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione''».