Articolo aggiuntivo n. 19.0.2200 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 19.
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testo emendamento del 20/11/17

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VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

 

1. Al fine di consentire alle Amministrazioni interessate di adeguare i rispettivi sistemi di gestione ed assicurare un'efficace attuazione delle misure inerenti la documentazione antimafia, senza ritardi per i soggetti privati destinatari dei contributi,  gli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, gli articoli 25 e 28 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, per la parte in cui fanno rispettivamente riferimento ai terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei, limitatamente a quelli di superficie non superiore ad un ettaro e che ricevono aiuti a valere su fondi comunitari di importo non superiore a 5.000 euro, si applicano decorsi otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le attività istruttorie avviate in ottemperanza delle predette disposizioni restano sospese fino alla data  menzionata nel precedente periodo. Sino alla medesima data le disposizioni di cui all'articolo 83, comma 3, lett. e) del predetto decreto legislativo continuano ad applicarsi nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 161 del 2017.