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Sub Emendamento n. 2.0.1000/29 dell'emendamento 2.0.1000 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Respinto

testo emendamento del 20/11/17

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RESPINTO

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

        «6-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti, immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a. destinazione pubblica''».