Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Sub Emendamento n. 2.0.1000/34 dell'emendamento 2.0.1000 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Respinto

testo emendamento del 20/11/17

sharingList();

RESPINTO

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 7 inserire il seguente:

        «7-bis. Per gli interventi di riparazione e miglioramento sismico o ricostruzione relativi a danni gravi o crolli degli edifici di civile abitazione o produttivi nei territori interessati degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in parziale deroga alle ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, la quota minima di contributo destinata alle opere strutturali, relative alla realizzazione delle strutture, alla riparazione del danno, al rafforzamento locale o al miglioramento sismico dell'edificio è pari al 25 per cento del costo complessivo ammissibile a contributo. Per gli edifici con danni lievi, così come classificati dalle ordinanze per la ricostruzione, non è prescritto alcun del valore del costo delle strutture rispetto a quello delle finiture e impianti».