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Sub Emendamento n. 2.0.1000/65 dell'emendamento 2.0.1000 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 20/11/17

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RITIRATO

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, sostituire il comma 22, con il seguente:

        «22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19; i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

        Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto e pubblicato nel proprio sito internet, la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per esercizio della facoltà di sospensione.

        Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, nelle ipotesi previste dal primo periodo del comma 6 dell'art. 14, ovvero fino al 31 dicembre 2020, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del medesimo comma 6, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o nel finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data».