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Sub Emendamento n. 2.0.1000/71 dell'emendamento 2.0.1000 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Respinto

testo emendamento del 20/11/17

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RESPINTO

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, sostituire il comma 26 con il seguente:

        «26. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n,229, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) Il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente: ''Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'art. 1 del decreto del Ministro economia e delle finanze 10 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 Settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato''.

            b) il comma 11 è integralmente sostituito dal seguente: ''La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica''.

            c) al comma 12 le parole ''febbraio 2018'' sono sostituite dalle parole ''dicembre 2018''.

            d) al comma 12-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

        – le parole ''nell'anno 2017'' sono sostituite dalle parole ''negli anni 2017 e 2018'';

        – le parole ''fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017'' sono sostituite dalle parole ''fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018''.

            e) il comma 12-ter è interamente sostituito dal seguente:

        – ''Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2019 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 e 2018, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate – Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2019 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate – Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere negli anni 2017 e 2018 ai versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno''».

        Conseguentemente, all'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente: «Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1º dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dl presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

            b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».