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Sub Emendamento n. 2.0.1000/97 dell'emendamento 2.0.1000 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 20/11/17

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RITIRATO

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo comma 48, inserire il seguente:

        «48-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2 le parole: ''Le imprese'' sono sostituite dalle parole: ''I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo'';

            b) al comma 2, le parole: ''nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015'' sono sostituite dalle parole: ''in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1º settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015'';

            c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: ''per l'esercizio dell'attività economica'' sono aggiunte le parole: ''e professionale'';

            d) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera e); ''esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente'';

            e) al comma 3 le parole: ''alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle parole: ''I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019'';

            f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: ''Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavora autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività'';

            g) al comma 5 le parole: ''dal 1º febbraio 2017 al 31 maggio 2017'' sono sostituite dalle parole: ''in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1º febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015''».