Articolo aggiuntivo n. 18.0.6 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 18.
  • status: Approvato

testo emendamento del 20/11/17

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APPROVATO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Articolo 18-bis. 1. All'articolo 1, comma 40 detta legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole: «non superiore a lire 750 milioni» sono sostituite dalle seguenti ' «non superiore a euro 450.000»;

b) al quinto periodo le parole: «non superiore a lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 300,000»,

2.Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.