Proposta di modifica n. 4.15 ai ddl C.1230 , C.1510 , C.1944 , C.2324 , C.2585 , C.2667 , C.2783 , C.3022 , C.3423 , C.3975 , C.4049 , C.4499 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 22/11/17

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le istituzioni scolastiche descrivono esaustivamente la proposta degli interventi educativi deliberati ai sensi della presente legge nel patto educativo di corresponsabilità per la sottoscrizione dei genitori degli studenti e delle studentesse ai sensi dell'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. I genitori possono non sottoscrivere tale patto complessivamente o parzialmente e ad essi è sempre riconosciuto, anche successivamente alla stipula di patto di cui al presente comma, il diritto di obiezione di coscienza al complesso di tali interventi o ad alcuno di essi. Allo scopo, ciascuna istituzione scolastica con il primo provvedimento deliberativo assunto ai sensi della presente legge organizza anche le modalità per assicurare effettività all'esercizio dell'obiezione di coscienza.