Articolo aggiuntivo n. 1.0.16 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 21/11/17

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APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fabbricati di lusso)

        1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

        ''e) i fabbricati ad uno abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali''».