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Articolo aggiuntivo n. 1.0.17 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 1.
  • status: VEDI TESTO 2

testo emendamento del 21/11/17

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VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rateazione delle somme dovute a seguito, dell'attività dì controllo e accertamento dell'Agenzia dell'Entrate)

        1. Relativamente alle rateizzazioni dei pagamenti dovuti a seguito dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia delle Entrate, di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 680, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, i debitori possono assolvere al pagamento delle somme dovute, senza corrisponderete eventuali sanzioni dovute ed interessi, effettuando un versamento integrale entro il 31 maggio 2018. Le somme complessivamente dovute possono essere versate, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di quatto rate nel 2018, e di due rate nel 2019.

        2. Ai fini della richiesta di accedere alla rateizzazione agevolata di cui al comma 1, il debitore deve manifestare all'Agenzia delle Entrate la sua volontà di avvalersene entro il 31gennaio 2018.

        3. Entro il 30 aprile 2018, l'Agenzia delle Entrate comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della rateizzazione agevolata, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

            a) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre;

            b) per l'anno 2019, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di gennaio e marzo.

        4. Il mancato pagamento ovvero l'insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 3, lettere a) e b), comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione agevolata e l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

        5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di comunicazione di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata».