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Proposta di modifica n. 71.21 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 71.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 22/11/17

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Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

        «10-bis, In considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni tramite le quali gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e al fine di evitare l'applicazione delle procedure di dissesto o predissesto ad enti strutturalmente sani, al comma 463 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: ''Le certificazioni di rettifica, di cui al comma 722, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riferite al rendiconto 2016, anche migliorative di quelle precedenti, possono essere trasmesse dagli enti, entro il 31 gennaio 2018. La Ragioneria verificala correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. In caso di esito positivo, le sanzioni di cui al comma 723 sono annullate o riformulate e i trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale la cui erogazione sia stata sospesa, in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrati ed erogati nei successivi 15 giorni''».