Proposta di modifica n. 71.26 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 71.

testo emendamento del 22/11/17

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Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

        «10-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 463 dopo il secondo periodo aggiungere le seguenti parole: '', fatto salvo quanto prevista al commi, 475, lettera a), quarto, quinto e sesto periodo, in materia di recupero pro quota nel triennio – successivo a quello di inadempienza:'';

            b) al comma 475, lettera a) dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: ''Per comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, qualora la sanzione della riduzione dei trasferimenti sia superiore alla metà del bilancio dell'anno di riferimento, le riduzioni di cui ai precedenti periodi sono applicate in quote costanti nel decennio successivo a quello inadempienza''.

        10-ter. La misura di cui al comma 10-bis si applica anche agi enti inadempienti nell'anno 2016. Agli eventuali maggiori oneri valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 92».

        Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «245 milioni» e le parole: «330 milioni» con le seguenti: «325 milioni».