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Proposta di modifica n. 71.50 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 71.

testo emendamento del 22/11/17

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Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

        «11-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi conseguenti a sentenze di condanna al pagamento di somme di importo superiore a 5 milioni di euro, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione possono accedere al ''Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali'' di cui all'articolo 243-ter del decreto-legislativo n. 267 del 2000, anche nel caso in cui abbiano precedentemente avuto accesso allo stesso Fondo. Tali enti utilizzano le risorse loro attribuibili a valere sul Fondo di rotazione secondo quanto previsto al periodo che precede, per il finanziamento dei relativi debiti fuori bilancio».