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Proposta di modifica n. 71.57 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 71.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 22/11/17

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Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

        «11-bis. Il comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:

        ''714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, qualora all'atto della presentazione o dell'approvazione da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, non risultavano aver ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono provvedere a riformulare o rimodulare il predetto piano ai fine di ripianare l'intero disavanzo accertato al 31 dicembre 2017 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. Fatta eccezione perla diversa tempistica di riassorbimento del disavanzo, da assicurarsi comunque entro un arco temporale massimo di 30 anni decorrente dall'anno in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, tutte le altre misure previste dal piano di riequilibrio continuano a trovare attuazione nell'ambito della durata originaria del piano stesso''».