Proposta di modifica n. 71.77 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 71.

testo emendamento del 22/11/17

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Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

        «16-bis. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo decreto legislativo, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici.

        16-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, applicabili a partire dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge».