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Proposta di modifica n. 71.81 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 71.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 22/11/17

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Dopo comma 16 aggiungere il seguente:

        «17. Ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piana di riequilibrio finanziario pluriennale deve intendersi il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale reiterato per almeno tre esercizi finanziari consecutivi. La procedura per la deliberazione del dissesto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, non può comunque essere avviata o completata qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Sezione regionale della Corte dei Conti abbia già accertato il grave inadempimento del piano di riequilibrio finanziario pluriennale reiterato per meno di-tre esercizi finanziari consecutivi. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'ente locale può revocare la deliberazione di dissesto già adottata in conseguenza dell'accertato il grave inadempimento del piano di riequilibrio finanziano pluriennale reiterata per meno di tre esercizi finanziari consecutivi, laddove il suddetto accertamento sia intervenuto nel corso dell'anno 2017».