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Proposta di modifica n. 71.89 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 71.

testo emendamento del 22/11/17

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Dopo il comma 16, inserire il seguente:

        «16-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge del 30 luglio 2010, n.122, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 28 è sostituito con il seguente:

        ''I comuni possono esercitare in forma associatale funzioni fondamentali di cui al comma 27 mediante, convenzione o unioni di cui agli articoli 30 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 456, legge 11 dicembre 2016, n. 232 per la gestione associata dei servizi sociali in forma consortile'';

            b) dopo il comma 29 è inserito il seguente;

        ''29-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le unioni di comuni è effettuato tenendo conto in modo proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero di comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa, sulla base di criteri operatimi stabiliti mediante apposito decreto attuativo del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza unificata'';

            c) Al comma 30, primo periodo, la parola: ''obbligatoriamente'' è soppressa.

            d) i commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater sono soppressi».