Articolo aggiuntivo n. 71.0.9 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 71.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 22/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Moratoria incremento perequazione e istituzione di un fondo verticale perequativo)

        1. Per l'anno 2018 la percentuale di cui alla lettera c) del comma 449, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continua ad applicarsi nella misura del 40 per cento sulla base delle capacità e fiscali e dei fabbisogni già utilizzati ai fini del riparto perequativo del 2017. Le percentuali di risorse oggetto di perequazione di cui al primo periodo della citata lettera c) per gli anni dal 2018 al 2021, sono slittate di un anno, con termine al 2022.

        2. A decorrere dal 2018 è istituito, con risorse stanziate dal bilancio dello Stato, un fondo perequativo comunale di ammontare pari a 300 milioni di euro annui i cui riparto è effettuato secondo i criteri di cui al primo periodo della lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 e concorre, per il 95 per cento del suo ammontare, al raggiungimento dell'ammontare complessivo capacità fiscale perequabile secondo la progressione di cui alla medesima lettera c) del citato comma 449. Una quota pari al 5 per cento del fondo è attribuita per il periodo 2018-2022 all'applicazione della lettera d-bis) cui al citato comma 449, il cui limite massimo è pertanto aumentato a 40 milioni di euro.

        3. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard presenta al Governo entro il 31 luglio 2018 un rapporto dettagliato sugli effetti del sistema perequativo a regime sulle diverse fasce demografiche e territoriali dei comuni, con l'indicazione dei correttivi che si ritengano necessari per assicurare una equilibrata transizione al sistema di finanziamento fondato sui fabbisogni e le capacità fiscali standard, nonché sulle possibili modalità di determinazione di livelli essenziali o minimi delle prestazioni dei servizi comunali con i relativi riflessi finanziari. Il rapporto è sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.