presentato il 22/11/2017 in V Bilancio del Senato da Federico FORNARO (Art.1-MDP-LeU) e altri e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)
testo emendamento del 22/11/17
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 71-bis.
(Revisione dell'assegnazione dei contributi ai-Comuni per spese
per il funzionamento degli uffici giudiziari)
1. Al fine di limitare i rischi di contenziosi relativi alla definizione dei contributi riconosciuti ai comuni sedi di uffici giudiziari per le relative spese sostenute dai comuni stessi si applicano le seguenti disposizioni:
a) all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017, Supplemento Ordinario n. 25, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente:
''Il contributo riportato nella tabella D allegata al presente decreto è erogato a titolo di acconto in relazione alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015''.
b) la quota del fondo da destinare al contributo è aumentata di euro 200 milioni da ripartirsi in parti uguali sugli esercizi dal 2018 al 2020;
c) il contributo spettante a ciascun comune viene rideterminato rispetto a quanto indicato alla tabella D allegata al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ferme restando le spese riconosciute per gli anni dal 2011 al 2014 e considerando anche le spese sostenute dai comuni nel periodo 1º gennaio-31 agosto 2015;
d) con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 marzo 2018, è determinato il riparto dell'importo di cui alla lettera b), tenendo conto dell'ammontare delle spese riconosciute per il periodo 1º gennaio-31 agosto 2015, nonché dell'esigenza di limitare la rateazione delle erogazioni, con particolare riguardo alle somme di minore entità.
2. I comuni che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e delle eventuali ulteriori somme spettanti. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata».