presentato il 22/11/2017 in V Bilancio del Senato da Federico FORNARO (Art.1-MDP-LeU) e altri e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 22/11/17
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«71-bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 78/2010 in materia di gestioni associate)
1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge del 30 luglio 2010, n. 122, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 28 con il seguente:
''I comuni possono esercitare in forma associata le funzioni fondamentali di cui al comma 27 mediante convenzione o unioni di comuni di cui agli articoli 30 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 456, legge 11 dicembre 2016, n. 232 per la gestione associata sociali in forma consortile''.
Conseguentemente, dopo il comma 29 aggiungere il seguente:
''29-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le unioni di comuni è effettuata tenendo conto in modo proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero di comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa, sulla base di criteri operativi stabiliti mediante apposito decreto attuativo del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza unificata''».
Conseguentemente, al comma 30, primo periodo, sopprimere la parola: «obbligatoriamente» e sopprimere i commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater.