Proposta di modifica n. 72.21 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 72.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 22/11/17

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Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

        «3-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 466 aggiungere il seguente:

        ''466-bis. Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al comma 466 confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministrazione accantonato per le seguenti finalità:

            a) sostenere gli oneri per interventi straordinari dì chiusura delle discariche per rifiuti urbani, nonché per interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione post mortem);

            b) sostenere impegni di spesa assunti per far fronte a oneri da sentenze esecutive, nonché ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna in sede comunitaria;

            c) finanziare, per i soli anni 2018 e 2019 e limitatamente ai comuni capofila che gestiscono servizi in ambito sovra comunale, ovvero la ripartizione delle relative risorse nel medesimo ambito, gli impegni di spesa coperti da contributi regionali pregressi erogati senza tener conto del cronoprogramma di spesa dell'ente beneficiario''.

        3-ter. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n, 232, comma 475, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

        ''d) nell'anno successivo a quello di inadempienza, la capacità di indebitamento residua riconosciuta all'ente è ridotta di una misura pari alla percentuale dello scostamento registrato rispetto alle entrate finali accertate, moltiplicata per dieci. I mutui e i prestiti obbligazionari posti inessere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti la soglia massima di indebitamento di cui al periodo precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione».