Proposta di modifica n. 72.23 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 72.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 22/11/17

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Dopo il comma 3, aggiungere ì seguenti:

        «3-bis. La sede di segreteria convenzionata, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, viene classificato sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora tra i comuni interessati sia stato avviata uno gestione associata ai sensi della legge 7 agosto 2012, n. 135. Il contratto collettivo nazionale di lavoro individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali e demografici.

        3-ter. I segretari comunali titolari di sede convenzionata, da riclassificare in base al comma mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore».