Articolo aggiuntivo n. 72.0.6 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 72.

testo emendamento del 22/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Piano nazionale straordinario di assunzioni nei servizi pubblici)

        1. Per il triennio 2018-2020 il Governo, le Regioni e le Autonomie Locali predispongono un piano nazionale straordinario di assunzioni finalizzato al potenziamento dell'offerta di pubblici servizi con particolare riguardo per quelli relativi ai seguenti settori:

            a) servizi tecnici con particolare riguardo per la messa in sicurezza del patrimonio pubblico;

            b) servizi alla persona con particolare riguardo per quelli sanitari;

            c) servizi di mobilità;

            d) servizi informatici;

            e) servizi culturali;

            f) servizi sociali educativi;

            g) servizi di controllo e vigilanza del territorio (ambiente, patrimonio boschivo, manutenzione idrogeologica, etc.);

            h) ricerca.

        2. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 165 del 31 marzo 2001 possono assumere nei limiti delle proprie risorse economiche e, purché la spesa per il personale risulti inferiore al 30 per cento della spesa corrente sulla base di certificazione dell'organo dì revisione finanziaria o analogo organismo di controllo interno.

        3. È indetta una specifica procedura di corso concorso su base regionale all'interno del quale sia previsto un trimestre di affiancamento finanziato con specifiche risorse del Fondo Sociale Europeo e di analoghi finanziamenti di derivazione europea. I bandi di accesso al corso concorso di cui al periodo precedente sono predisposti a cura della Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione.

        4. Nel corso del triennio 2018-2020 tutte le amministrazioni pubbliche effettuano una ricognizione in ordine ai requisiti curriculari del proprio personale al fine di porre in essere adeguate misure di valorizzazione tenendo conto del potenziale esprimibile da ciascun dipendente ed il possesso di specifici requisiti di studio, di servizio, nonché il superamento di concorsi pubblici e/o riservati.

        5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede nel limite di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 90, comma 3-bis e mediante corrispondente riduzione della Tabella A di cui all'articolo 94, voce Ministero dell'economia e delle finanze».

        Conseguentemente all'articolo 90, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

        Conseguentemente, alla Tabella A di cui all'articolo 94 voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

        2017:  –  50.000.000;

        2018:  –  50.000.000;

        2019:  –  50.000.000.